FAQ

D: abbiamo appena terminato il lavoro di revisione della num. civica e onomastica stradale su tutto il territorio comunale, ferma dal 1965. ora vi chiedo: 1- si procede a riapprovare il nuovo stradario ? con quali adempimenti ? delib di GC /CC o presa d'atto del responsabile dell'Uff anagrafe ? si invia all'ISTAT e/o al Ministero poi ? 2- E' d'obbligo per l'Amministrazione com.le inviare la nuova anagrafe aggiornata alle altre Amm Pubbl (ASL- INPS) e gestori pubbl. servizi ? 3- non essendo uno "spostamento" del cittadino, è necessario indicare una decorrenza sui mod AP/5 - AP/6 ? quale?

R: L'art. 45 del DPR n. 223/89 prescrive che la competenza per la compilazione e l'aggiornamento dello stradario è dell'ufficio competente (Anagra fe, Toponomastica o altro cui sia stata attribuita tale funzione, secondo l'autonomia organizzativa di ogni comune). Tale gestione va effettuata secondo le indicazioni dell'Istat. Ne consegue che la competenza ad attribuire la funzione (tenuta dello stradario) che deve intendersi ricompresa nella più generale funzione toponomastica, appartiene alla Giunta comunale o, su delega di questa, al Direttore generale; si tratta della normale competenza relativa all'organizzazione degli uffici e dei servizi appositamente disciplinata da apposito regolamento approvato con delibera di giunta. Naturalmente tutto ciò dovrebbe già esistere in ogni comune. Viceversa, la competenza specifica relativa alla approvazione di un nuovo stradario interamente rifatto o al suo parziale aggiornamento, spetta al dirigente (o dipendente con funzioni dirigenziali - posizione organizzativa, o anche all'ufficiale d'anagrafe delegato, se la toponomastica è stata affidata all'ufficio anagrafe). Tale adempimento dovrà essere formalmente adottato con apposito provvedimento (determina o altro provvedimento di "disposizione" dirigenziale. Non è previsto alcun tipo di invio nè all'Istat, nè al Ministero. Per quanto riguarda le conseguenze sui cittadini, occorre fare molta attenzione a non gravare di spese eventuali cittadini che abbiano subito variazioni di indirizzo senza appunto aver cambiato abitazione. In pratica occorrerà che l'ufficio si attivi per chiedere ad ogni cittadino interessato da variazioni d'ufficio a quali enti pubblici o privati inviare la comunicazione della variazione; tale variazione dovrà essere accolta dagli enti interessati che dovranno fare le necessarie variazioni o volture senza alcuna spesa per i cittadini; per la patente e il libretto di circolazione non si deve fare alcuna variazione, ma il cittadino dovrà essere munito di un certificato rilasciato dall'ufficiale d'anagrafe in carta libera (da esibire alle forze dell'ordine) in cui si dichiara che il cittadino non ha cambiato abitazione ma che si tratta di una variazione disposta d'ufficio. Sul modello Ap5 e Ap6 va indicata l'eventuale variazione di indirizzo, annotando che non si tratta di una mutazione anagrafica ma di una variazione d'ufficio.

 

D: Questa Amministrazione ha provveduto alla revisione della numerazione civica. Nel posizionare i nuovi numeri ci siamo accorti che alcune vie indicate in anagrafe non corrispondono alle vie indicate nei capisaldi delle vie stesse. Faccio un esempio: in anagrafe: Via del Prestino e sul capisaldo: Contrada del Prestino. Il Sindaco mi dice di porre rimedio correggendo le vie in anagrafe perchè a memoria storica sono esatte quelle indicate esternamente. Premetto che non sono in grado di recuperare lo stradario del 1950 nè le delibere di intitolazione delle vie in quanto l'archivo è inagibile (hanno in programma di riordinarlo ma passeranno anni). Come posso fare tenendo presente che ho l'obbligo di cambiare subito la numerazione alla cittadinanza di quelle vie incriminate? Su che base cambio la dicitura di via in Contrada? E' sufficiente che la Giunta Comunale nella delibera di decorrenza del cambiamento della numerazione mi dia disposizione di correggere i nomi delle vie?

R: Io le consiglierei di fare una deliberazione della Giunta con cui si procede a: "Riordino della toponomastica e della numerazione civica nelle contrade/frazioni ecc.". In questa deliberazione di cui le allego in calce uno schema, lei darà atto della situazione e procederà alla creazione di uno stradario ( o alla modifica di quello esistente in uso) seconod le disposizoni di questa deliberazione. Chiaramente tutti i cittadini interessati saranno avvisati e si darà loro la maggior collaborazione possibile per le variazione di indirizzo e gli adempimenti conseguenti.

• All. 1 delibera La Giunta Vista la legge 23 giugno 1927, n.1188. Visto il Capo VII del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 Vista il decreto legislativo 18/08/2000, n.267 Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 10 del 13/12/1954, n.7 del 29/06/1981, n.10 dell’8 marzo 1991 SE TRATTASI DI VIA TERRITORIALE Considerato che in seguito allo sviluppo edilizio del territorio comunale è emersa la necessità di dare corso alla creazione di una nuova via o al riordino della toponomastica delle frazioni/contrade ecc. così come evidenziato nelle allegata planimetrie denominate allegato 1; Preso atto che i personaggi storici cui vengono intitolate le nuove sono morti da più di 10 anni e che le nuove vie non cambiano alcun nome di toponimi precedenti, per cui non è necessario l’invio della presente deliberazione al Prefetto per l’autorizzazione in deroga prevista in tali casi; Viste le istruzioni dell'Istat impartite con la circolare Metodi e norme ..... che a pagina 45 e 46 testualmente dice: " riportare il paragrafo" Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n.267, hanno espresso i pareri che si allegano alla presente deliberazione: • Il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica; • Il responsabile del servizio di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; Tutto ciò premesso con votazione unanime e palese Delibera 1- di istituire una via non territoriale da inserire nello stradario comunale denominata: via ______________; 2- di dare atto che in detta via dovranno essere iscritti ai numeri dispari i senza fissa dimora e i senza tetto, mentre ai numeri pari coloro che sono nelle more del procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità; SE TRATTASI DI VIA TERRITORIALE 1. di attribuire alla nuova strada, con inizio da via Carrà a fondo cieco con eventuale futuro sfondamento su via Ponte Conca, la denominazione di Via Pablo Ruiz Picasso (pittore, 1881-1973); 2. di apporre, agli estremi delle suddetta strada, appropriate targhe segnaletiche di materiale resistente; 3. di disporre la variazione di indirizzo di tutti gli edifici precedentemente identificati in modo difforme dalla presente deliberazione; 4. di classificare detta strada come “Strade Comunali” e di iscriverla nel registro degli inventari 5. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Rimini per l’apposizione di un nulla osta in relazione al disposto dell’art. 1 della legge 23 giugno 1927, n.1188.

• All. 2 comunicazione agli interessati: Oggetto: Variazione di numerazione civica e toponomastica. A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n 262 del 06/09/2001 e dopo i risultati del Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni si è resa necessaria una completa riorganizzazione della numerazione civica e della denominazione di via dei GIULLARI e di via BIANCHI. Con questa riorganizzazione a lei e alle persone, che sono iscritte in anagrafe nel suo stato di famiglia, verrà d’ufficio variato l’indirizzo, pertanto da oggi il suo nuovo indirizzo è: VIA DEI GIULLARI , n. 84 Di detta variazione di indirizzo verrà data notizia a tutti gli uffici pubblici locali e statali che prenderanno nota automaticamente senza scomodare né lei né alcun suo famigliare. Per l’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti di guida e sui libretti di circolazione di automobili e motoveicoli (comprese le targhe per i 50 CC), dovrà presentarsi con una copia dei libretti di circolazione agli sportelli dell’ANAGRAFE che provvederanno all’aggiornamento automatico. Contestualmente dovrà provvedere a variare anche il numero civico apposto sugli accessi alla sua abitazione; a tal fine l’anagrafe comunale provvederà alla sostituzione gratuita dei vecchi numeri civici con quelli nuovi. Nel caso in cui non avesse mai provveduto ad apporre il numero civico dovrà invece acquistarlo sempre presso gli sportelli dell’anagrafe

 

FAQ

 

D: Si chiedono cortesemente delucidazioni,riguardanti gli adempimenti toponomastici. Alla luce del cap.VII del dpr 223/1989, qual'è l'Ufficio di competenza per attribuire i numeri civici alle abitazioni? L'Ufficio Tecnico o l'Ufficio Anagrafe?

R: Non è la prima volta che si pone questo problema, ma devo purtroppo ribadire che non esiste una risposta certa. Troppi sono gli elementi di fatto e di diritto che entrano in gioco su tutta la questione, per cui non si può fare altro che ricordare alcuni principi fondamentali che devono essere tenuti in considerazione. Primo: si tratta di adempimenti che rientrano nell 'interesse alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, in quanto la regolarità della gestione toponomastica è di vitale importanza sia per l'organizzazione dei censimenti, sia per la gestione anagrafica corrente. Secondo: non c'è dubbio che altri uffici e servizi del comune sono particolarmente interessati alla tenuta dell'intero sistema di gestione del territorio: in particolare gli uffici tecnici e l'ufficio polizia municipale. Terzo: non va sottovalutata l'autonomia organizzativa degli enti locali per cui diventano di fondamentale importanza le decisioni del Sindaco che agendo nella sua duplice qualità di ufficiale di governo (ufficiale d'anagrafe) e di titolare del potere di conferire gli incarichi e le competenze dirigenziali, dovrà stabilire con atto formale, a chi spetti la competenza anche in materia toponomastica. Alla luce di queste considerazioni ritengo che la competenza relativa alle scelte decisionali in materia di toponomastica (procedimento di attribuzione della denominazione delle aree di circolazione e attribuzione dei numeri civici) spetti all'ufficiale d'anagrafe, soprattutto per tutto quanto attiene all'applicazione delle norme contenute nel titolo VII del reg. anag. Ritengo altresì che l'attività esecutiva (acquisto dei materiali con le caratteristiche di legge e apposizione fisica delle targhe viarie e dei numeri civici) possa invece essere affidata alla responsabilità di altro ufficio o servizio (tecnico o polizia municipale) oppure esternalizzata. Quel che è certo è il fatto che le decisioni circa l'attribuzione della numerazione civica sono e restano di esclusiva competenza dell' ufficiale d'anagrafe che risponde personalmente della correttezza del suo operato all'ISTAT e al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

 

D: Con la presente chiedo cortesemente se deve essere assegnato il numero civico ai seguenti accessi esterni: 1) cancello d'accesso al campo sportivo; 2) cancello con passo carraio che accede al garage di un'abitazione avente l'entrata pedonale separata; 3) cancello con passo carraio che introduce ad appezzamenti di terreno agricolo privo di abitazione.

R: Facendo riferimento a quanto prevede il regolamento anagrafico e le Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume dell’ISTAT, della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992, ai tre cancelli, se sono immediatamente accessi alla pubblica via, provvederemo ad assegnare idonei numeri civici, precisando nello stradario che trattasi: 1) attività sportiva, 2) passo carraio, 3) attività agricola. Uno fegli obiettivi dello stradario è infatti quello di differenziare tra le varie tipologie di accessi, in vista anche di una corretta organizzazione dei servizi e dell'anagrafe stessa.

Hai Bisogno di Ulteriori Informazioni?

Compila il modulo e sarai ricontattato nel più breve tempo possibile